Superbonus 110% e sismabonus cumulabili: a quali condizioni

Il decreto Rilancio ha previsto due bonus, superbonus e sismabonus, con presupposti completamente diversi, che per tale ragione sono cumulabili, sia pure a determinate condizioni. Lo conferma anche la circolare n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate: qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili (ad esempio, interventi ammessi al superbonus del 110% e interventi di ristrutturazione edilizia, per i quali spetta la detrazione del 50%), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni. Ciò a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti in relazione a ciascuna detrazione. La stessa soluzione si applica anche a superbonus e sismabonus.

Il superbonus del 110% previsto dall’art. 119 del decreto Rilancio può dare luogo a numerosi vantaggi, in alcuni casi anche maggiori rispetto a quelli che sembra di poter desumere dalla lettura della disposizione.
La norma prevede due bonus i cui presupposti sono completamente diversi e per tale ragione “cumulabili”, sia pure tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al paragrafo 6 (“Cumulabilità”) della circolare n. 24/E del 2020.

Bonus cumulabili

I due diversi bonus sono disciplinati, rispettivamente, dal comma 1 e dal successivo comma 4.
Nel primo caso si prevede la possibilità di beneficiare della detrazione del 110% con riferimento ai c.d. “interventi trainanti” in grado di determinare il miglioramento della resa energetica dell’edificio. Infatti, è necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche.
Invece, al comma 4, si prevede la possibilità di applicare la medesima detrazione del 110% per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici avverso il rischio sismico. Si tratta, nello specifico del Sismabonus e degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, D.L. n. 63/2013. In quest’ultimo caso non è necessario verificare il miglioramento della classe energetica dell’edificio.
La circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che “si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1-sexies)”.
Deve poi considerarsi che la diversità della tipologia di interventi si desume anche dal maggiore o minore effetto “traino”. Infatti, i lavori finalizzati al miglioramento della resa energetica dell’edificio sono in grado di trainare tutti gli interventi di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013. Si tratta, ad esempio, della sostituzione degli infissi, della sostituzione di vetri o di schermature solari, anch’esse in grado di migliorare il rendimento energetico. Inoltre, è possibile applicare la detrazione del 110% anche per le spese sostenute al fine di installare un impianto fotovoltaico o le colonnine elettriche.
Invece, gli unici interventi trainati dal sismabonus sono l’impianto fotovoltaico e i sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. In tale ultimo caso, cioè al sismabonus, si “aggancia” un numero decisamente inferiore di interventi.

Le condizioni per il cumulo

In considerazione della diversità dei due benefici, che operano su un piano completamente diverso, è possibile cumulare gli stessi. Ciò a condizione che la detrazione del 110% non sia applicata allo stesso costo.
La soluzione risulta confermata dall’Agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 24/E. In particolare, viene precisato che, qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al superbonus come, ad esempio, il cappotto termico, sia interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis TUIR, per i quali spetta una detrazione del 50%, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni. Ciò “a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione”.
La medesima soluzione può riguardare il superbonus e il sismabonus.
Non si tratta, in tal caso, di interventi che vengono effettuati sulle parti comuni dell’edificio per i quali è stata prevista la detrazione con il limite di 136.000 euro di spesa per ciascuna unità immobiliare. Nel diverso caso in esame, i due interventi sono stati effettuati su un immobile unifamiliare.
Pertanto, ferma restando la necessità di contabilizzare separatamente le spese, sarà possibile fruire della detrazione del 110% sia per gli interventi di isolamento termico, sia per le spese sostenute con riferimento al consolidamento statico di pilastri, solai e ogni altra parte strutturale. Trattandosi di oneri diversi, la detrazione del 110% potrà così essere applicata su ogni tipologia di costo.
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