Dopo le modifiche apportate a seguito delle osservazioni formulate dalla della Corte dei Conti arrivano in Gazzetta Ufficiale i decreti Asseverazioni e Requisiti tecnici previsti dal decreto Rilancio. Il primo, varato dal Ministro dello Sviluppo economico, definisce i contenuti dell’asseverazione tecnica e fornisce i modelli da utilizzare per l’asseverazione agli organi competenti, tra cui all’ENEA, degli interventi di efficientamento energetico ammessi al superbonus 110%. Il secondo invece, emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’Ambiente e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, fissa i requisiti tecnici e i massimali di costo per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici agevolati da ecobonus, bonus facciate e superbonus 110%.
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 i decreti Asseverazioni e Requisiti tecnici necessari per fruire del superbonus 110%.
Il primo (decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico) dà attuazione alla lettera a), comma 13, dell’articolo 119, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020).
Con il secondo provvedimento (decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), emanato in attuazione dell’articolo 14, comma 3-ter, del D.L. n. 63/2013, vengono definiti i requisiti tecnici e i massimali di costo che devono soddisfare gli interventi di efficientamento energetico degli edifici agevolati da ecobonus “ordinario”, bonus facciate e superbonus 110%.
Decreto Asseverazioni
Costituito da 9 articoli e 2 allegati, il decreto Asseverazioni definisce le modalità e i contenuti delle asseverazioni che i tecnici incaricati dovranno redigere ed inviare ai vari organi competenti, tra cui l’ENEA, per fruire del superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
L’asseverazione può avere ad oggetto interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.
L’asseverazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere compilata dal tecnico abilitato sull’apposito portale informatico dell’ENEA secondo i modelli allegati al decreto (Allegato 1 per asseverare interventi conclusi; Allegato 2 per asseverare lo stato di avanzamento dei lavori).
All’asseverazione devono essere allegati i seguenti documenti:
– copia del documento di riconoscimento;
– polizza assicurativa (che costituisce parte integrante del documento di asseverazione). Non sono ammesse polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. Il massimale della polizza di assicurazione deve essere adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni. In ogni caso, il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a 500.000 euro.
La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e va trasmessa a ENEA attraverso l’apposito portale informatico (nel caso in cui le asseverazioni facciano riferimento a lavori conclusi, la trasmissione deve avvenire entro 90 giorni dal termine dei lavori)
Decreto Requisiti tecnici
Molto più articolato è il decreto Requisiti tecnici, composto da 12 articoli e 9 allegati. Il decreto costituisce la bussola per gli interventi di efficienza energetica che beneficiano non solo del superbonus 110%, ma anche dell’ecobonus “ordinario” (al 50-65-70-75-80-85%) di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013 e del bonus facciate.
Le disposizioni e i requisiti tecnici previste dal decreto si applicano agli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020 (corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto).
Per gli interventi iniziati prima di tale data, si applicano invece, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.
La data di inizio lavori può essere comprovata, se prevista, dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005.
I requisiti definiti dal decreto si riferiscono, in estrema sintesi, alle seguenti tipologie di intervento:
– interventi di riqualificazione energetica globale eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
– interventi sull’involucro di edifici esistenti o parti di edifici esistenti;
– interventi di installazione di collettori solari;
– interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
– installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation.
Una novità di particolare importanza è senza dubbio l’introduzione dei massimali di spesa per le diverse tipologie di intervento, che non riguardano più la sola spesa complessiva, ma anche la spesa unitaria al metro quadrato (o al kilowatt termico/elettrico) delle opere.
Il provvedimento, in particolare, stabilisce che per gli interventi ammessi al superbonus 110% nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte di un tecnico abilito:
– i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
– nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I.
Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore (ad esempio come avviene per gli interventi di mera sostituzione degli infissi o della caldaia), invece, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolata sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I del decreto (i costi esposti sono al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie).
Sono ricomprese tra le spese agevolabili anche quelle per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica.
Il nuovo decreto definisce anche gli adempimenti necessari per beneficiare delle detrazioni per la riqualificazione energetica. Tra i diversi adempimenti richiesti si segnalano:
– depositare in Comune, nei casi previsti, la relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005 o un provvedimento regionale equivalente. La relazione tecnica è comunque obbligatoria per beneficiare del superbonus 110%;
– l’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
– se la spesa è sostenuta da una persona fisica e nel caso in cui non si opti per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo: effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico agevolato, dal quale risulti il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del beneficiario del bonifico;
– conservare le fatture e le ricevute dei bonifici;
– trasmettere la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
– per il superbonus 110%: trasmettere all’ENEA l’asseverazione dei tecnici attestante il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Altra novità fondamentale del nuovo decreto sono i nuovi valori di trasmittanza termica massima (distinti in 6 zone climatiche, dalla A alla F) per accedere alle detrazioni fiscali, indicati nell’Allegato E, molto più stringenti rispetto ai limiti finora in vigore.
Mappa degli allegati del decreto Requisiti
Allegato A: definisce i requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali.
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Allegato B: riporta la tabella di sintesi degli interventi ammessi all’ecobonus “ordinario” (al 50-65-70-75-80-85%), al bonus facciate e al superbonus 110%, specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o la spesa massima ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.
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Allegato C: definisce la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE da compilare esclusivamente per via telematica sull’apposito sito ENEA.
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Allegato D: definisce la scheda informativa che elenca per soggetto beneficiario delle detrazioni e per immobile oggetto di intervento, le tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati.
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Allegato E: definisce i nuovi valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni negli interventi di isolamento termico.
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Allegato F: definisce le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare per l’accesso alle detrazioni sia nel caso di pompe di calore elettriche che nel caso di pompe di calore alimentate a gas.
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Allegato G: definisce i requisiti che gli impianti e gli apparecchi a biomassa devono possedere per l’accesso alle detrazioni. In particolare, stabilisce che nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il generatore di calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.
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Allegato H: definisce le modalità di calcolo delle prestazioni minime che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali.
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Allegato I: definisce i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore.
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