Edifici posseduti da un unico proprietario (risposta interpello Agenzia delle Entrate 10.9.2020 n. 329)

Non rappresentano giuridicamente un condominio gli immobili interamente posseduti da un unico proprietario, seppur composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate. Ciò vale anche nei casi di due o più soggetti persone fisiche che siano proprietarie, per quote indivise, dell’intero edificio.
Il superbonus del 110%, pertanto, ai sensi dell’art. 119 co. 9 lett. a) del DL 34/2020 non compete.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in questi casi non è possibile fruire della detrazione del 110%:
– né con riguardo alle spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni;
– né con riferimento alle spese sostenute per gli interventi sulle singole unità immobiliari, in quanto non inserite in un condominio.
Mentre la precisazione fornita dall’Amministrazione finanziaria per gli interventi effettuati sulle parti comuni è pienamente condivisibile, qualche perplessità suscita la restrizione operata con riguardo agli interventi eseguiti sulle singoli unità immobiliari.

art. 119 DL 19.5.2020 n. 34

art. 119 DL 19.5.2020 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.9.2020 n. 329

Circolare Agenzia Entrate 8.8.2020 n. 24

Scheda n. 636.25 in Agg. 8-9/2020 – Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 11.9.2020 – ”Edifici posseduti da un unico proprietario senza superbonus” – Zanetti E. – Zeni A.

Il Sole – 24 Ore del 11.9.2020, p. 23 – ”Edifici in comproprietà, stop alle spese su singole unità” – De Stefani

Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2020 – ”Superbonus per gli interventi sulle unità immobiliari delle persone fisiche” – Zanetti E. – Zeni A.

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