Con Nota 28 ottobre 2019, prot. n. 141294/RU, l’Agenzia precisa innanzitutto che – ai fini dell’obbligo di pagamento delle accise – gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico (oppure di pertinenza di enti o aziende per i propri dipendenti) sono considerati “consumatori finali” dell’energia elettrica utilizzata. Di conseguenza, tali punti di ricarica non costituiscono di per sé officine elettriche per l’acquisto e la rivendita di energia elettrica e i relativi gestori non sono soggetti all’obbligo di licenza.
Nei casi, invece, in cui il titolare dei punti di ricarica esercisca un’officina di produzione di energia elettrica connessa ai punti di ricarica o sia un acquirente (di energia elettrica) per uso proprio, le colonnine di ricarica rientrano tra le utenze rifornite con l’energia elettrica prodotta o acquistata dall’officina, con tutti i conseguenti adempimenti previsti dall’articolo 53 del Testo unico accise (Dlgs 504/1995). Il titolare dell’officina elettrica sarà quindi il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, ferma restando l’eventuale esenzione prevista in caso di autoproduzione da fonte rinnovabile.
Infine, l’Agenzia delle dogane puntualizza che la tassazione dell’energia elettrica impiegata presso le colonnine di ricarica rientra nella fattispecie d’impiego “per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”. Questa categoria comprende anche l’energia elettrica erogata nei parcheggi dei centri commerciali ad uso dei clienti o in parcheggi/posti auto condominiali. La tassazione prevista “per qualsiasi applicazione nelle abitazioni” si applica soltanto qualora la ricarica dei veicoli a trazione elettrica sia effettuata in locali di pertinenza di abitazioni private